DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 17 
              Circoscrizioni di decentramento comunale 
 
  1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire le circoscrizioni di  decentramento,
quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione  di
servizi di base, nonche' di esercizio  delle  funzioni  delegate  dal
comune. ((Il limite di cui al primo periodo non si applica al  comune
capoluogo della citta' metropolitana)). (32) 
  2.  L'organizzazione  e  le  funzioni  delle  circoscrizioni   sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 
  3. I comuni con popolazione tra i  100.000  e  i  250.000  abitanti
possono articolare il territorio per istituire le  circoscrizioni  di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media  delle  circoscrizioni  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
abitanti. (32) 
  4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze  della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. 
  5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  300.000  abitanti  lo
statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'  accentuate  forme  di
decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e  funzionale,
determinando,  altresi',  anche  con   il   rinvio   alla   normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi  di  tali
forme di decentramento,  lo  status  dei  componenti  e  le  relative
modalita'  di  elezione,  nomina  o  designazione.  Le  modalita'  di
elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la  designazione
dei componenti degli organi esecutivi sono comunque  disciplinate  in
modo da garantire il rispetto del principio della parita' di  accesso
delle  donne  e  degli  uomini  alle  cariche  elettive,  secondo  le
disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli  uffici  pubblici.
Il consiglio comunale puo' deliberare,  a  maggioranza  assoluta  dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione  territoriale
delle circoscrizioni esistenti e  la  conseguente  istituzione  delle
nuove forme di autonomia ai sensi della  normativa  statutaria.  (40)
(41) 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  42-bis,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29,  della
legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  si  applicano  a  decorrere  dalle
elezioni successive alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
186, lettera b)) che "In  relazione  alle  riduzioni  del  contributo
ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi'  adottare  le
seguenti misure: 
  [. . .] 
  b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento  comunale  di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;" 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera b))  che  "Al  fine
del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento  della
spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: 
  [. . .] 
  b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento  comunale  di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni,  tranne  che
per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che  hanno
facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni,  la  cui
popolazione media non puo' essere inferiore  a  30.000  abitanti;  e'
fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267;"