DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 101
                     Disponibilita' e mobilita'

  1.  Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque   privo   di   incarico   e'   collocato   in  posizione  di
disponibilita' per la durata massima di (( due anni )).
  2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed
e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102
per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza,
nonche'  per  incarichi  di  supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per
l'espletamento  di  funzioni  corrispondenti alla qualifica rivestita
presso  altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a
carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio.  Per  il periodo di
disponibilita'  al  segretario  compete  il  trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
  2-bis.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  comunale  o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  distacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga  posizione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
  3.   Nel   caso  di  collocamento  in  disponibilita'  per  mancato
raggiungimento  di risultati imputabile al segretario oppure motivato
da  gravi  e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salva  diversa  sanzione,  compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
  4.  Decorsi  ((  due  anni  ))  senza  che  abbia preso servizio in
qualita'  di  titolare  in  altra  sede il segretario viene collocato
d'ufficio  in  mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
  4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza.