LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
               Conoscenza degli atti e semplificazione 
 
  1.  L'amministrazione  finanziaria  deve   assicurare   l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a  lui  destinati.  A
tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di  effettivo
domicilio del contribuente, quale desumibile  dalle  informazioni  in
possesso della stessa  amministrazione  o  di  altre  amministrazioni
pubbliche  indicate  dal  contribuente,  ovvero  nel  luogo  ove   il
contribuente ha eletto domicilio speciale  ai  fini  dello  specifico
procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono
in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il  loro
contenuto  non  sia  conosciuto  da   soggetti   diversi   dal   loro
destinatario. Restano ferme le disposizioni in  materia  di  notifica
degli atti tributari. 
  2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o
circostanza a sua conoscenza dai  quali  possa  derivare  il  mancato
riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione  di  una  sanzione,
richiedendogli di  integrare  o  correggere  gli  atti  prodotti  che
impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 
  3.  L'amministrazione  finanziaria  assume   iniziative   volte   a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i
servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi
amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento
al quale si riferiscono. 
  3-bis.  I  modelli  e  le   relative   istruzioni   devono   essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
  3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al contribuente non possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti
documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso  dell'amministrazione
finanziaria  o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  indicate   dal
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai  sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita'
del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 
  5. Prima di procedere  alle  iscrizioni  a  ruolo  derivanti  dalla
liquidazione  di  tributi  risultanti   da   dichiarazioni,   qualora
sussistano  incertezze  su  aspetti  rilevanti  della  dichiarazione,
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a  mezzo
del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i  chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine  congruo
e comunque non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito  della
liquidazione, emerga la spettanza di un  minor  rimborso  di  imposta
rispetto  a  quello  richiesto.  La  disposizione  non   si   applica
nell'ipotesi di  iscrizione  a  ruolo  di  tributi  per  i  quali  il
contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto.  Sono
nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di  cui
al presente comma. (9) 
  ((5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di controllo
nei confronti del contribuente del cui  avvio  lo  stesso  sia  stato
informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in
forma  semplificata,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
conclusione  della  procedura  di  controllo,  l'esito  negativo   di
quest'ultima.    L'amministrazione    finanziaria,    con     proprio
provvedimento, individua le modalita' semplificate di  comunicazione,
anche mediante  l'utilizzo  di  messaggistica  di  testo  indirizzata
all'utenza  telefonica   mobile   del   destinatario,   della   posta
elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. Con  il
medesimo provvedimento sono definite le modalita'  con  le  quali  il
contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i  propri  dati
al  fine  di  consentire   la   suddetta   comunicazione   in   forma
semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di
controllo  non  pregiudica  l'esercizio  successivo  dei  poteri   di
controllo dell'amministrazione finanziaria, ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni. Le disposizioni del presente  comma  non  si  applicano
alle liquidazioni  di  cui  agli  articoli  36-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)). 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248,  ha  disposto  (con  l'art.  2-bis,
comma 1) che a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1°  gennaio
2006, l'invito previsto dal comma 5 e' effettuato: 
    a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3,  comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione
portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente  e
comunque nei termini di cui all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli
esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito; 
    b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni  altro
caso.