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LEGGE 25 luglio 2000, n. 209

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  26-11-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.
2. I crediti
(( di cui all'articolo 2 della presente legge ))
nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.
3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito può essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.