stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185

Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.
((
1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie
))
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.