DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore della legge: 21-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                     Attivita' di distribuzione 
 
  1. L'attivita' di distribuzione di gas  naturale  e'  attivita'  di
servizio pubblico. Il servizio e'  affidato  esclusivamente  mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni.  Gli  enti  locali  che
affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di
indirizzo, di vigilanza,  di  programmazione  e  di  controllo  sulle
attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti  con  il  gestore  del
servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla  base
di  un  contratto  tipo  predisposto  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas ed approvato  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini del presente  decreto,  per  enti  locali  si  intendono
comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
  3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui  al  comma  1  sono
stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del  servizio,  gli
obiettivi  qualitativi,  l'equa  distribuzione   del   servizio   sul
territorio, gli aspetti  economici  del  rapporto,  i  diritti  degli
utenti, i poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato
dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio. 
  4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le  reti,
nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano
nella piena disponibilita' dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,  se
realizzati  durante  il  periodo  di  affidamento,  sono   trasferiti
all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando  di  gara  e  nel
contratto di servizio. 
  5. Alle gare di cui al comma  1  sono  ammesse,  senza  limitazioni
territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche
a partecipazione pubblica, e societa' cooperative  a  responsabilita'
limitata, sulla base di  requisiti  oggettivi,  proporzionati  e  non
discriminatori, con la sola esclusione  delle  societa',  delle  loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  gestiscono  di   fatto,   o   per
disposizioni di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per  contratto,
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento  diretto  o  di  una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al  primo
periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati
e alle societa' da queste direttamente o  indirettamente  controllate
ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,  nonche'  al  socio
selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge  14  settembre  2011,  n.
148, e alle societa' a  partecipazione  mista,  pubblica  e  privata,
costituite ai sensi del medesimo comma. 
  6.  Nel  rispetto   degli   standard   qualitativi,   quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di  sicurezza,  la
gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e
di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e
degli impianti, per il  loro  rinnovo  e  manutenzione,  nonche'  dei
contenuti di innovazione tecnologica e  gestionale  presentati  dalle
imprese  concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante   del
contratto di servizio. 
  7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre  un  anno
prima della scadenza dell'affidamento, in modo da  evitare  soluzioni
di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente  resta
comunque  obbligato  a   proseguire   la   gestione   del   servizio,
limitatamente  all'ordinaria  amministrazione,  fino  alla  data   di
decorrenza del nuovo affidamento.  Ove  l'ente  locale  non  provveda
entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina  di
un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.(17) 
  ((7-bis. Il gestore uscente e' tenuto  a  fornire  all'ente  locale
tutte le informazioni necessarie per predisporre il  bando  di  gara,
entro  un  termine,  stabilito  dallo   stesso   ente   in   funzione
dell'entita' delle informazioni richieste, comunque non  superiore  a
sessanta giorni.  Qualora  il  gestore  uscente,  senza  giustificato
motivo, ometta di fornire le informazioni richieste  ovvero  fornisca
informazioni  inesatte  o   fuorvianti   oppure   non   fornisca   le
informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale  puo'  imporre
una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo puo'  giungere
fino  all'1  per  cento  del  fatturato  totale  realizzato   durante
l'esercizio sociale precedente, e valutare  il  comportamento  tenuto
dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma
5, lettera c-bis), del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). 
  8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti  realizzati
sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei  precedenti
affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare  nelle  garanzie  e
nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o
ad  estinguere  queste  ultime  e  a  corrispondere  una   somma   al
distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso  per  gli
impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente  al
nuovo gestore. Nella situazione a regime,  al  termine  della  durata
delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai
sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente  e'  pari
al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del  servizio  di
distribuzione e misura, relativo  agli  impianti  la  cui  proprieta'
viene trasferita dal distributore uscente al nuovo  gestore,  incluse
le  immobilizzazioni  in  corso  di  realizzazione,  al   netto   dei
contributi pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi  privati
relativi ai cespiti di localita', calcolato  secondo  la  metodologia
della regolazione tariffaria vigente e sulla base  della  consistenza
degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'. ((31)) 
  9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma  8  sono
indicati nel bando di gara  stimando  il  valore  di  rimborso  delle
immobilizzazioni previste dopo l'emissione  del  bando  di  gara.  Il
bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso
relativo a queste ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del  pagamento
della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data  di
offerta reale della stessa. 
  10. Le imprese di gas che  svolgono  l'attivita'  di  distribuzione
sono tenute alla  certificazione  di  bilancio  a  decorrere  dal  1o
gennaio 2002. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
453) che "L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio
2000, n. 164, si interpreta nel senso che il  gestore  uscente  resta
obbligato  al  pagamento  del  canone  di  concessione  previsto  dal
contratto". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con  l'art.  6,  comma  1,
lettera a)) che "Al fine di  valorizzare  adeguatamente  le  reti  di
distribuzione del gas di proprieta' degli enti locali e di rilanciare
gli investimenti nel settore della distribuzione  del  gas  naturale,
accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione  delle  gare
per il  servizio  di  distribuzione  di  gas  naturale  previste  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale
12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: 
  a) le disposizioni di cui all'articolo 14,  comma  8,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano  anche  ai  casi  di
trasferimento di proprieta' di impianti da un ente  locale  al  nuovo
gestore subentrante all'atto della gara di affidamento  del  servizio
di distribuzione".