DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 28-9-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9
                    L'attivita' di distribuzione

  1.  Le  imprese  distributrici  hanno  l'obbligo di connettere alle
proprie  reti  tutti  i  soggetti  che  ne  facciano richiesta, senza
compromettere  la continuita' del servizio e purche' siano rispettate
le  regole  tecniche  nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed
oneri.  Le  imprese  distributrici  operanti  alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di
cui  all'articolo  4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
continuano  a  svolgere  il  servizio  di distribuzione sulla base di
concessioni   rilasciate   entro   il  31  marzo  2001  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il
31  dicembre  2030.  Con  gli  stessi provedimenti sono individuati i
responsabili  della  gestione,  della  manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi
di   interconnessione,   che   devono   mantenere  il  segreto  sulle
informazioni  commerciali  riservate;  le  concessioni prevedono, tra
l'altro,  misure  di  incremento dell'efficienza energetica degli usi
finali  di  energia  secondo  obiettivi  quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Con  regolamento  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  la Conferenza unificata,
istituita  ai  sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
l'Autorita'  dell'energia  elettrica  e  il  gas,  sono  stabiliti le
modalita',  le  condizioni  e i criteri, ivi inclusa la remunerazione
degli  investimenti  realizzati dal precedente concessionario, per le
nuove  concessioni  da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030,
previa   delimitazione   dell'ambito,   comunque   non  inferiore  al
territorio  comunale  e  non superiore a un quarto di tutti i clienti
finali.  Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia di
appalti  pubblici,  non  oltre  il quinquennio precedente la medesima
scadenza.
  3.   Al   fine  di  razionalizzare  la  distribuzione  dell'energia
elettrica,  e'  rilasciata  una sola concessione di distribuzione per
ambito  comunale.  Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  operanti  piu' distributori, questi ultimi,
attraverso  le  normali  regole  di  mercato,  adottano  le opportune
iniziative  per  la loro aggregazione e sottopongono per approvazione
le  relative  proposte  al  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  entro  il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non
si  esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si
intendono  approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta
aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.
  4.  Per  la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento
del  pluralismo  nell'offerta  di  servizi  e  del  rafforzamento  di
soggetti  imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del
mercato  della  distribuzione,  in  assenza  della proposta di cui al
predetto  comma  3  ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta
dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, le
societa'  di  distribuzione  partecipate  dagli  enti  locali possono
chiedere  all'ENEL  S.p.a.  la  cessione  dei rami d'azienda dedicati
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le
predette  societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai
fini  della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la
consistenza  dei  beni,  il  loro  valore e le unita' di personale da
trasferire  sono  determinati  d'accordo tra le parti; in mancanza di
accordo  entro  il  30  settembre  2000,  si  provvede  alle relative
determinazioni  attraverso  tre qualificati soggetti terzi di cui due
indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i
relativi  oneri,  ed  il terzo, i cui oneri sono a carico della parte
che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente
competente,  che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie
che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.
  5.  Allo  stesso  fine  di  cui  al comma 3 relativamente ad ambiti
territoriali  contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno
di   100.000   clienti   finali   possono   richiedere   al  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di avvalersi delle
procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  si  esprime  motivatamente  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
ove  il  Ministro  non si esprima entro tale termine, la richiesta si
intende  accolta. Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle
procedure  di  cui  al  comma  3 qualora abbiano un numero di clienti
finali  non  inferiore  a  un  quarto  del  totale dei clienti finali
compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.
  6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas stabilisce i
criteri  e  i  parametri  economici  per la determinazione del canone
annuo   da  corrispondere  agli  eventuali  proprietari  di  reti  di
distribuzione  ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il
Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del
concessionario.
  ((7.  I  soggetti  titolari di concessioni di distribuzione possono
costituire  una  o  piu'  societa'  per  azioni, di cui mantengono il
controllo  e  a  cui  trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le
attivita'  e  le  passivita'  relativi  alla distribuzione di energia
elettrica  e  alla  vendita  ai  clienti  vincolati.  L'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas provvede ad emanare i criteri per le
opportune  modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle
attivita' esercitate dalle predette societa')).