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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
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Testo in vigore dal:  29-4-2005
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Art. 5

Funzioni di gestore del mercato
1. La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N.
290. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.
((17))
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 20 aprile 2005 (in G.U. 28/04/2005, n. 97) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è fissata al 30 giugno 2005".