LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 5-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.
                     (Regolamento di esecuzione)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1,   sono   emanate,   sentita  la  Conferenza  unificata,  norme  di
esecuzione,  aventi  carattere generale, cui le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni
della presente legge. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in
G.U.  1a  s.s.  4/4/2001,  n.  14)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per  il  diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e
le province autonome di Trento e Bolzano"".