LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.
                     (Obbligo di certificazione)

  1.  Le  imprese,  sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi  per  appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di   concessione   con   pubbliche  amministrazioni,  sono  tenute  a
presentare  preventivamente  alle  stesse la dichiarazione del legale
rappresentante  che  attesti  di  essere  in  regola con le norme che
disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  ((...)),  pena
l'esclusione.