LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508

Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

note: Entrata in vigore della legge: 19-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale) 
 
  1. E' costituito, presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per  l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), il  quale  esprime  pareri  e
formula proposte: 
    a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2,
nonche' sugli schemi di decreto  di  cui  al  comma  5  dello  stesso
articolo; 
    b) sui regolamenti didattici degli istituti; 
    c) sul reclutamento del personale docente; 
    d)  sulla  programmazione  dell'offerta  formativa  nei   settori
artistico, musicale e coreutico. 
  2. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari,  espresso  dopo  l'acquisizione  degli   altri   pareri
previsti per legge, sono disciplinati: 
    a) la composizione del CNAM, prevedendo che: 
      1)  almeno  i  tre  quarti  dei  componenti  siano  eletti   in
rappresentanza  del  personale  docente,  tecnico  e  amministrativo,
nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; 
      2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  una
parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); 
    b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; 
    c) il funzionamento del CNAM; 
    d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN,
la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata. 
  3. In sede di prima applicazione della presente legge e  fino  alla
prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un
organismo composto da: 
    a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
    b) quattro membri in  rappresentanza  dei  Conservatori  e  degli
    Istituti musicali pareggiati; 
    c)  quattro  membri  designati  in  parti  eguali  dal   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN; 
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo  1;  e)  un
direttore amministrativo. 
  4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al  comma
3 si svolgono, con  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  presso   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sulla
base di liste separate, presentate almeno un mese  prima  della  data
stabilita per le votazioni. 
  5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3
e' autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 4)
che: 
 "Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e  musicale
(CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e'
prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore
del presente decreto fino al 31 dicembre 2010".