LEGGE 24 novembre 1999, n. 468

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
Testo in vigore dal: 30-12-1999
                              Art. 14.
                (Delega al Governo in materia penale)
1.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad adottare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo concernente la competenza in materia penale  del  giudice
di  pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio
dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi
previsti dagli articoli 15, 16 e 17.