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LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal:  14-11-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il
(( trecentocinquantesimo ))
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.
2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il
(( trecentocinquantesimo ))
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto