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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 419

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-11-1999

Art. 6

Disposizioni relative a enti particolari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1 gennaio 2000, le azioni della Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente è unico azionista. È fatta salva la facoltà degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuità del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.
2. Le funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto possono contribuire le regioni, sulla base di apposite convenzioni. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione sull'attività svolta.
3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.
4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) è riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega. L'Ente è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire società miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonché ad esercitare le attività di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni.
5. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA può costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina sono applicabili le forme di mobilità nel pubblico impiego.
6. In sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999.
8. È estesa all'Agenzia spaziale italiana, con le modalità ed i limiti ivi previsti, l'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1997; n. 266, relativamente alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro.
9. La CONSOB, senza oneri per la finanza pubblica e con corrispondente riduzione dell'aliquota prevista per il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, può bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalità selettive, per l'immissione in ruolo, in numero massimo di venti unità, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data del 1 luglio 1998.
Note all'art. 6
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325), concerne: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è il seguente:
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali".
- Si riporta qui di seguito il testo del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che reca: "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421":
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".
- Il testo degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che reca: "Conferimerito di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" è il seguente:
"Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione".
"Art. 100 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"b) I compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1948, n. 63), reca "Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole".
- Il D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1987, n. 163) reca "Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo".
- Il testo dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, che reca "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura" è il seguente:
"3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria di terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.
4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convensioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hano ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tuttoraggio e per la prestazioni di fidejussioni a favore degli assegnatari.
5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, che reca "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'organizzazione centrale", è il seguente:
"Art. 3 (Agenzie ed enti strumentali). - 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione".
- Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del 17 luglio 1984.
Regolamento del Consiglio, prevede misure speciali nel settore dell'olio di oliva. Pubblicato nella G.U.C.E. 3 agosto 1984, n. L 208 e prorogato dal regolamento (CE) n. 150/1999 del Consiglio del 19 gennaio 1999.
- Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", è il seguente:
"2. Al fine sia di accelerare la realizzazione del piani e dei programmi del NFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nel limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito del predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407), e all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato".