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DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. 41

Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

note: Entrata in vigore del decreto: 14-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Vista la direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 30, nonché l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla

proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "RID", il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;
b) "CIM", le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;
c) "merci pericolose", le materie e gli oggetti il cui trasporto per ferrovia è vietato o ammesso dall'allegato al presente decreto soltanto a determinate condizioni;
d) "trasporto", qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, ivi compreso il traghettamento, effettuato in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte salve le disposizioni sulla responsabilità derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un'impresa sono escluse da questa definizione;
e) "manovre a spinta", le manovre che vengono eseguite lanciando, con adeguata velocità e per un breve tratto, uno o più veicoli sganciati dal resto della colonna in modo da imprimere loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto;
f) "manovre a gravità", le manovre che si eseguono spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti in gruppi, sulla sella o binario di lancio, da dove, per effetto della pendenza, si avviano sui vari binari.
2. L'allegato al presente decreto riproduce il regolamento di trasporto ferroviario delle merci pericolose di cui alla direttiva 96/49/CE; pertanto, in tale allegato, laddove, comunque citato, compare il riferimento alla predetta direttiva, lo stesso deve intendersi riferito al presente decreto.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".