DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2023)
Testo in vigore dal: 25-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 30-bis
         (( (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). ))

  ((1.  Il  datore  di  lavoro,  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante  in Italia, presenta la documentazione necessaria per la
concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico,
scegliendo,  in  alternativa, tra quello della provincia di residenza
ovvero  quello  della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello
della  provincia  ove  avra'  luogo  la  prestazione  lavorativa, con
l'osservanza  delle modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del
testo unico.
  2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta
su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti
magnetici   o   ottici.  Essa  deve  contenere  i  seguenti  elementi
essenziali:
a) complete  generalita'  del datore di lavoro, del titolare o legale
   rappresentante   dell'impresa,  la  ragione  sociale,  la  sede  e
   l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel  caso  di  richiesta  nominativa,  le complete generalita' del
   lavoratore  straniero  che  si  intende assumere comprensive della
   residenza  all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero
   dei lavoratori da assumere;
c) il  trattamento  retributivo  ed  assicurativo, nel rispetto delle
   leggi  vigenti  e  dei  contratti  collettivi  nazionali di lavoro
   applicabili,  riportato  anche  sulla  proposta  di  contratto  di
   soggiorno;
d) l'impegno  di  cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare
   anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) 1'impegno  a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di
   lavoro.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione  dell'iscrizione  dell'impresa  alla  Camera di
   commercio, industria ed artigianato, per le attivita' per le quali
   tale iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione  della posizione previdenziale e fiscale atta a
   comprovare,   secondo   la  tipologia  di  azienda,  la  capacita'
   occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la  proposta  di  stipula  di  un  contratto  di soggiorno a tempo
   indeterminato,  determinato o stagionale, con orario a tempo pieno
   o  a  tempo  parziale  e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel
   caso  di  lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore
   al  minimo  previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo
   3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la
messa  a  disposizione  dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione
mensile  una  somma  massima  pari  ad  un  terzo del suo importo, la
decurtazione  deve  essere  espressamente  prevista nella proposta di
contratto  di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa
luogo  alla  decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i
quali  il  corrispondente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro
fissa  il  trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore
fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
  5.  Il  datore  di lavoro specifica nella domanda se e' interessato
alla  trasmissione  del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e
della  proposta  di  contratto,  di  cui al comma 3, lettera c), agli
uffici consolari tramite lo Sportello unico.
  6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 2 e 3 e' presentata allo
Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di
cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
  7.  Lo  Sportello  unico  competente  al  rilascio del nullaosta al
lavoro   e'  quello  del  luogo  in  cui  verra'  svolta  l'attivita'
lavorativa.  Nel  caso  in  cui  la  richiesta di nullaosta sia stata
presentata  allo  Sportello unico del luogo di residenza o della sede
legale  dell'impresa,  lo Sportello unico ricevente la trasmette allo
Sportello  unico  competente,  ove  diverso, dandone comunicazione al
datore di lavoro.
  8.   Lo   Sportello  unico,  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
30-quinquies,   procede   alla   verifica  della  regolarita',  della
completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi
del  comma  1,  nonche'  acquisisce  dalla  Direzione provinciale del
lavoro,  anche  in  via telematica, la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro applicabile alla
fattispecie  e  la  congruita' del numero delle richieste presentate,
per  il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione
alla  sua  capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in
relazione  agli  impegni  retributivi  ed assicurativi previsti dalla
normativa  vigente  e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria  applicabili.  La disposizione relativa alla verifica della
congruita'  in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro
non  si  applica  al datore di lavoro affetto da patologie o handicap
che  ne  limitano  l'autosufficienza,  il  quale  intende assumere un
lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
  9.  Nei  casi  di  irregolarita'  sanabile o di incompletezza della
documentazione,  lo  Sportello  unico  invita  il  datore di lavoro a
procedere    alla    regolarizzazione   ed   all'integrazione   della
documentazione.  In  tale  ipotesi, i termini previsti dagli articoli
22,  comma  5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del
nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione
al    lavoro    stagionale   decorrono   dalla   data   dell'avvenuta
regolarizzazione della documentazione.))