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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1999, n. 308

Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonchè di società per la gestione dei rimborsi.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-9-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 1999, n. 402 (in G.U. 06/11/1999, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1999)
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Testo in vigore dal:  7-11-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti, rispettivamente, la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché la società per la gestione dei rimborsi;
Visti gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernenti la cessione dei crediti INPS al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare gli articoli 13 e 15 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di adeguare la normativa a quella generale sulla cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ed alle modalità di prassi nei mercati finanziari internazionali per consentire di realizzare l'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS, elemento essenziale della manovra finanziaria dell'anno in corso;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di abgrogare, in connessione con le modifiche di cui sopra, gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, al fine di far rientrare la gestione dei crediti, di cui non si è ancora perfezionata la cessione, nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, atteso che la procedura attuale, che prevede il trasferimento dei crediti stessi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non determina i necessari riflessi positivi sui conti della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione
dei crediti INPS
1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive
((come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni))
, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti
((con comprovata esperienza tecnico-economica))
scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere.
((L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti))
";
((
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo"
))
c) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.";
e) nel comma 5 il primo periodo è soppresso e dopo le parole del secondo periodo: "Alla società" sono inserite le seguenti: "per azioni di cui al comma 4". Il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4
((. . .))
.". Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti
((, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,))
e raccolti dalla società di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. L'INPS
((iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,))
ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999,
((dei crediti))
di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.";
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
" 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.
L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2.";
h) il comma 14 è
((abrogato))
;
i) il comma 15 è sostituito dal seguente:
" 15. A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2.";
l) nel comma 16 dopo le parole: "Le cessioni di cui ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: ", nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo";
((
m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:
"18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei erediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi"
))
((
n) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
"18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130"
))
((
1-bis. Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione
))