DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2022)
Testo in vigore dal: 29-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
             Riordino dei compiti operativi e gestionali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997,  n.  59,  sono  trasferiti  ai  Ministeri  di  seguito
individuati i compiti relativi  alle  seguenti  aree  funzionali,  in
quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso  indirizzo
e  coordinamento  del  Presidente.  Ai  Ministeri  interessati   sono
contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le  relative
risorse finanziarie, materiali ed umane: 
    a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; 
    b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri; 
    c) segreteria del comitato per  la  liquidazione  delle  pensioni
privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  s),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio
e programmazione economica; 
    d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma  5,  nonche'
Commissione Reggio Calabria, di cui  all'articolo  7  della  legge  5
luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre  di
Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; 
    e) diritto d'autore e  disciplina  della  proprieta'  letteraria,
nonche'   promozione   delle   attivita'    culturali,    nell'ambito
dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione  ed  editoria,  al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  come  previsto
dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul  riordino  dei
Ministeri. 
  2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali  di  cui  agli
articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15  marzo  1997,
n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle  strutture
trasferite ai sensi del comma 1  ne  assumono  la  responsabilita'  a
decorrere dalla entrata in vigore  del  presente  decreto  quando  si
tratti di strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso  diverso,
l'assunzione  di  responsabilita'   decorre   dalla   individuazione,
mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse
da trasferire. 
  3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva  a
quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al
Ministero  dell'interno,  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei  commissari  di
Governo nelle regioni. 
  3-bis. Per le  esigenze  delle  rappresentanze  del  Governo  nelle
regioni  a  statuto  speciale  tuttora  operanti  nell'ambito   della
Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di
prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai  ruoli  della
Presidenza  o  chiamati  in  posizione  di  comando  o  fuori   ruolo
nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3. 
  3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle  A
e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici
territoriali  del  Governo,  sono  inquadrati  nella   corrispondente
qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno. 
  4. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  sono  trasferiti  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 45 del  decreto  legislativo  sul
riordinamento dei Ministeri, i compiti  esercitati  dal  Dipartimento
degli affari sociali  della  Presidenza.  Al  Ministero  stesso  sono
contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane. 
  5. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  sono  trasferiti  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41
del decreto legislativo  sul  riordinamento  dei  Ministeri,  con  le
inerenti  risorse  finanziarie,  materiali   e   umane,   i   compiti
esercitati, nell'ambito del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 
  6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla  diversa  data
indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite,  con  le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per  la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, le funzioni del Dipartimento  per  i  servizi  tecnici
nazionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   fatta
eccezione per le  funzioni  del  Servizio  sismico  nazionale,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112, e  successive  modificazioni.  Sono  escluse  dal
suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il
sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e  sono  affidate   al   Dipartimento   per
l'innovazione e le tecnologie. 
  6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare  di  cui
all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'
trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  con  le
relative risorse finanziarie  ed  i  comandi  in  atto.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio. 
  6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono  trasferiti  al  Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti,
le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico  di  cui  al
comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.  127,  e  al
comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre  2000,  n.  340.  Al
Centro  medesimo   sono   contestualmente   trasferite   le   risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177)). 
  6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito  ai
sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed  economico
in godimento. 
  6-quinquies.  Al  riordino  organizzativo,   di   gestione   e   di
funzionamento del Centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica
amministrazione si provvede con successivi  regolamenti  adottati  ai
sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39. 
  6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati  il  comma
19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  il  comma  6
dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e  il  decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3. 
  10. La collocazione e  l'organizzazione  dell'Ufficio  di  supporto
alla  Cancelleria  dell'Ordine   al   merito   della   Repubblica   e
dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo  della  difesa  sono
stabilite da appositi protocolli d'intesa tra  Segretariato  generale
della Presidenza  della  Repubblica  e  Segretariato  generale  della
Presidenza. 
  11. Gli organi collegiali le cui strutture  di  supporto  sono  dal
presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano  presso
le amministrazioni medesime.