DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 70
                     (Bilancio e finanziamento)

  1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
    a)   i   finanziamenti   erogati   in   base   alle  disposizioni
   dell'articolo  59  del  presente  decreto legislativo a carico del
   bilancio dello Stato;
    b)  i  corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
   privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che
   non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;
    c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
  ((  2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma 1, lettera a), vengono
   determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di
   adempimento   fiscale  e  del  recupero  di  gettito  nella  lotta
   all'evasione.  I  finanziamenti  vengono  accreditati  a  ciascuna
   Agenzia  su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del
   sistema di tesoreria unica)).
  3.  Le  agenzie,  che  possono stipulare convenzioni con aziende di
   credito  per  la  gestione  del  servizio  di tesoreria, non hanno
   facolta'  di  accendere  mutui,  ne'  di  adire ad alcuna forma di
   indebitamento,  fatta  eccezione  per  le  anticipazioni  di cassa
   previste  nelle  convenzioni  per  la  gestione  del  servizio  di
   tesoreria.
  4.  In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera
   a)  del  comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di
   bilancio  iscritte  nello  stato di previsione del ministero delle
   finanze  destinate  all'espletamento  delle  funzioni trasferite a
   ciascuna agenzia.
  5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilita',
   che   e'   sottoposto   al   ministro  delle  finanze  secondo  le
   disposizioni  dell'articolo  60.  Il  regolamento si conforma, nel
   rispetto  delle  disposizioni  generali in materia di contabilita'
   pubblica  e  anche  prevedendo  apposite  note  di  raccordo della
   contabilita' aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423
   e seguenti del codice civile.
  6.  Le  agenzie  fiscali  non  possono  impegnare  o  erogare spese
   eccedenti  le  entrate.  I  piani  di investimento e gli impegni a
   carattere  pluriennale  devono  conformarsi  al  limite costituito
   dalle  risorse  finanziarie  stabilite  dalla  legge finanziaria e
   dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.