DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 30-4-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 52 
                           (Attribuzioni) 
 
  1. Il ministero della cultura esercita, anche in  base  alle  norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  del  testo  unico
approvato con  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  le
attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali,  beni
paesaggistici,  spettacolo,  cinema  ((e  audiovisivo)),   eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri  o
ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli  effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni   conferite   dalla   vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
  2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti  risorse,
le  funzioni  esercitate  dal  dipartimento  per   l'informazione   e
l'editoria,  istituito  presso  la  presidenza  del   consiglio   dei
ministri,  in  materia  di  diritto  d'autore  e   disciplina   della
proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali.