DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 13-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24
                          (Aree funzionali)

  1.  Il  ministero  svolge, in particolare, le funzioni di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)  politica  economica  e  finanziaria, con particolare riguardo
all'analisi  dei  problemi economici, monetari e finanziari interni e
internazionali,  alla  vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema
creditizio,  all'elaborazione delle linee di programmazione economica
e   finanziaria,   alle   operazioni   di  copertura  del  fabbisogno
finanziario  e  di  gestione del debito pubblico; alla valorizzazione
dell'attivo   e   del   patrimonio   dello  Stato  alla  gestione  di
partecipazioni   azionarie  dello  Stato,  compreso  l'esercizio  dei
diritti   dell'azionista  e  l'alienazione  dei  titoli  azionari  di
proprieta'  dello  Stato,  alla  monetazione;  alla prevenzione delle
frodi  sui  mezzi  di  pagamento  diversi  dalla moneta nonche' sugli
strumenti  attraverso  i  quali viene erogato il credito al consumo e
dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario a scopo di riciclaggio,
ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;
    b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare
riguardo  alla  formazione  e  gestione  del  bilancio  dello  Stato,
compresi  gli  adempimenti  di  tesoreria  e la verifica dei relativi
andamenti  e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con
gli  adempimenti  in  materia di copertura del fabbisogno finanziario
previsto    dalla   lettera   a),   nonche'   alla   verifica   della
quantificazione  degli  oneri  derivanti  dai  provvedimenti  e dalle
innovazioni  normative ed al monitoraggio della spesa pubblica (( ivi
inclusi  tutti  i  profili  attinenti  al  concorso  dello  Stato  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di  rientro regionali )), coordinandone e verificandone gli andamenti
e  svolgendo  i  controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni  ispettive  ed  i  controlli di regolarita' amministrativa e
contabile  effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici
centrali   del   bilancio  costituiti  presso  i  Ministeri  e  dalle
ragionerie provinciali dello Stato;
    c)   programmazione  economica  e  finanziaria,  coordinamento  e
verifica  degli  interventi  per lo sviluppo economico territoriale e
settoriale  e  delle  politiche  di coesione, anche avvalendosi delle
Camere  di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse,
esercitando  a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia
di   strumenti   di  programmazione  negoziata  e  di  programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
    d)  politiche  fiscali  con particolare riguardo alle funzioni di
cui  all'articolo  56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte
inerenti  alle  entrate  tributarie  ed  erariali  in sede nazionale,
comunitaria   e  internazionale,  alle  attivita'  di  coordinamento,
indirizzo,  vigilanza  e controllo previste dalla legge sulle agenzie
fiscali  e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in  materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato,
al  coordinamento  monitoraggio  e  controllo del sistema informativo
della  fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione
istituzionale  nel  settore  della fiscalita', alle funzioni previste
dalla  legge  in  materia  di  demanio,  catasto  e conservatorie dei
registri immobiliari;
    e)  amministrazione  generale,  servizi indivisibili e comuni del
Ministero,  con  particolare  riguardo  alle attivita' di promozione,
coordinamento    e   sviluppo   della   qualita'   dei   processi   e
dell'organizzazione  e  alla gestione delle risorse; linee generali e
coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero;
affari  generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero
di  carattere  comune  ed  indivisibile;  programmazione generale del
fabbisogno  del  Ministero e coordinamento delle attivita' in materia
di  reclutamento  del  personale  del Ministero; rappresentanza della
parte  pubblica  nei  rapporti  sindacali  all'interno del Ministero;
tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo e del sistema informativo del
personale  del  Ministero;  tenuta  dell'anagrafe degli incarichi del
personale  del  Ministero;  servizi  del tesoro, incluso il pagamento
delle  retribuzioni,  ed  acquisti centralizzati; coordinamento della
comunicazione istituzionale del Ministero.
  1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del
fabbisogno,  reclutamento,  formazione e gestione del personale delle
singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.