DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
  • Articoli
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO I
    DEFINIZIONI E OGGETTO
  • 1
  • 2
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO II
    AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
    SVILUPPO
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO III
    CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO IV
    DISCIPLINA TRANSITORIA
  • 12
  • orig.
  • 13
  • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
    CAPO I
    ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
    CAPO I
    ABROGAZIONI
  • 17
Testo in vigore dal: 16-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
           (( (Piano triennale dell'offerta formativa). )) 
  ((1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la  partecipazione
di  tutte  le  sue  componenti,  il  piano   triennale   dell'offerta
formativa,  rivedibile  annualmente.  Il  piano   e'   il   documento
fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita  la  progettazione  curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa  che  le  singole  scuole
adottano nell'ambito della loro autonomia. 
  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a
norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed  economico  della  realta'  locale,  tenendo  conto  della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e
riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
    a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  insegnamenti,  con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi
di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 
    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta
formativa. 
    3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai  posti  del
personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto
di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29
dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento
dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
  4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli
indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione  e
di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e'
approvato dal consiglio d'istituto. 
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e  con  le  diverse
realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel
territorio;  tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti)).