LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17
       Disposizioni concernenti il trasferimento del personale
             delle Forze armate e delle Forze di polizia

  1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle
Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo della
Guardia  di  finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti  di  complemento  in ferma
dodecennale ((...)) nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
trasferiti  d'autorita'  da  una  ad  altra sede di servizio, che sia
impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2
del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto
del   trasferimento  o  dell'elezione  di  domicilio  nel  territorio
nazionale,   ad   essere   impiegato   presso   l'amministrazione  di
appartenenza  o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni
nella  sede  di  servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.