DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999, n. 261

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                        (Licenza individuale) 
 
  1. L'offerta al pubblico di  singoli  servizi  non  riservati,  che
rientrano nel campo  di  applicazione  del  servizio  universale,  e'
soggetta al rilascio di licenza individuale da  parte  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. Il  rilascio  della  licenza  individuale,  tenuto  conto  della
situazione del mercato e  dell'organizzazione  dei  servizi  postali,
puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio  universale
con  riguardo   anche   alla   qualita',   alla   disponibilita'   ed
all'esecuzione  dei  servizi  in  questione  ovvero  a  obblighi   di
contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi  di
cui all'articolo 10 del presente decreto. ((Il rilascio della licenza
individuale per i servizi riguardanti  le  notificazioni  di  atti  a
mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari di cui  alla  legge  20  novembre
1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti  le  notificazioni  a
mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
modificazioni, deve  essere  subordinato  a  specifici  obblighi  del
servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita',  alla
continuita',  alla  disponibilita'  e  all'esecuzione   dei   servizi
medesimi.)) 
  3. Il termine per il rilascio della licenza individuale  o  per  il
rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta  di  chiarimenti  o  di
documenti, il termine  e'  sospeso  fino  al  ricevimento  di  questi
ultimi. 
  4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze
individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,
compresi gli obblighi in materia  di  condizioni  di  lavoro  di  cui
all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli  presso  le  sedi  di
attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi, le  procedure  di
diffida,  nonche'  di  sospensione  e   di   revoca   della   licenza
individuale.  Le  disposizioni  di  cui   al   predetto   regolamento
garantiscono  il  rispetto  dei   principi   di   obiettivita',   non
discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.