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DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999, n. 261

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5 agosto 1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 31 dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Definizioni)
1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono
attività di preminente interesse generale
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali":
i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la
distribuzione degli invii postali
b) "rete postale":
l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;
c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punti di accesso":
ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;))
d) "raccolta":
l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;
e) "distribuzione":
il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
f) "invio postale":
l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
((f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;))
g) "invio di corrispondenza":
la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicità diretta per corrispondenza":
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato":
servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;
l) "Invio assicurato":
servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera":
posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;
n) "scambio di documenti":
la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale":
il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identità è stata notificata alla Commissione;
p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58;
q) "autorizzazioni":
ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;
r) "spese terminali":
la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o
da un paese terzo
s) "mittente":
la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;
t) "utente":
qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali":
i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata;
u-bis) "fornitore di un servizio postale":
l'impresa che fornisce uno o più servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva":
invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorità nazionale di regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria":
servizi postali la cui tariffa è fissata per invii postali singoli.