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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 255

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  18-8-1999

Art. 9

(Importo aggiuntivo pensionabile)
1. A decorrere dal 1° novembre 1999 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 25.000
Livello VI lire 24.000
Livello VI-bis lire 23.000
Livello VII lire 22.000
Livello VII-bis lire 21.000
Livello VIII lire 20.000
Livello IX lire 18.000
2. A decorrere dal 31 dicembre 1999, l'importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

Livello V lire 8.000
Livello VI lire 7.500
Livello VI-bis lire 7.000
Livello VII lire 7.000
Livello VII-bis lire 6.000
Livello VIII lire 6.000
Livello IX lire 5.000
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sono:

Livello V lire 57.000
Livello VI lire 57.500
Livello VI-bis lire 58.000
Livello VII lire 59.000
Livello VII-bis lire 60.000
Livello VIII lire 61.000
Livello IX lire 63.000
Nota all'articolo 9
- Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 8, del DPR 10 maggio 1996, n. 360: Articolo 4 (Indennità di impiego, operativo). omissis - 8. A decorrere dal 1o gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

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Livello V................. L. 24.000
Livello VI................ L. 26.000
Livello VI-bis............ L. 28.000
Livello VII............... L. 30.000
Livello VII-bis........... L. 33.000
Livello VIII ............. L. 35.000
Livello IX................ L. 40.000
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