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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2023)
Testo in vigore dal:  20-4-2017
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Art. 6

Giunta nazionale
1. La giunta nazionale è composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
3.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 2017, N. 43))
.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.