DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/2018)
Testo in vigore dal: 11-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
                   Compiti del consiglio nazionale

  ((1.  Il  Consiglio  nazionale,  nel rispetto delle deliberazioni e
degli  indirizzi  emanati  dal CIO, opera per la diffusione dell'idea
olimpica  e  disciplina  e  coordina  l'attivita' sportiva nazionale,
armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive nazionali.
  1-bis.  Il  Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti
della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.))
  2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
   a)  adotta  lo  statuto  e gli altri atti normativi di competenza,
nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
   b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi,
allo  scopo  del  riconoscimento  ai fini sportivi, gli statuti delle
federazioni sportive nazionali ((delle discipline sportive associate,
degli  enti  di  promozione  sportiva e delle associazioni e societa'
sportive));
   c)  delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini
sportivi,  delle  federazioni  sportive  nazionali, delle societa' ed
associazioni  sportive,  degli  enti  di  promozione  sportiva, delle
associazioni  benemerite  e di altre discipline sportive associate al
CONI  e  alle  federazioni,  sulla  base  dei requisiti fissati dallo
statuto,  tenendo  conto  a tal fine anche della rappresentanza e del
carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO
e della tradizione sportiva della disciplina;
   d)    stabilisce,    in   armonia   con   l'ordinamento   sportivo
internazionale   e   nell'ambito  di  ciascuna  federazione  sportiva
nazionale  ((o  della disciplina sportiva associata)), criteri per la
distinzione   dell'attivita'   sportiva   dilettantistica  da  quella
professionistica;
   ((e)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita' per l'esercizio dei
controlli  sulle  federazioni  sportive  nazionali,  sulle discipline
sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
   e-bis)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di esercizio dei
controlli   da  parte  delle  federazioni  sportive  nazionali  sulle
societa'  sportive  di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981,
n. 91.
Allo  scopo  di  garantire  il  regolare  svolgimento  dei campionati
sportivi  il  controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91
del  1981  puo'  essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di
verificata  inadeguatezza  dei  controlli  da parte della federazione
sportiva nazionale;
   e-ter)   delibera,   su   proposta   della  Giunta  nazionale,  il
commissariamento   delle   federazioni  sportive  nazionali  o  delle
discipline  sportive  associate, in caso di gravi irregolarita' nella
gestione  o  di  gravi  violazioni dell'ordinamento sportivo da parte
degli  organi  direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita'
di  funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti
il   regolare   avvio   e  svolgimento  delle  competizioni  sportive
nazionali;
   f)  approva  gli  indirizzi  generali sull'attivita' dell'ente, il
bilancio  preventivo  e  il bilancio consuntivo; ratifica le delibere
della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;))
   g)  esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta
nazionale;
   h)  svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo
statuto.