stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-5-1999

Art. 57

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)
1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonché previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano ti risanamento dei fondi in deficit e con possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilità separata di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o),della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune ti contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legilativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.