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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 46

(Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o ti riduzione dell'orario, e comunque non oltre il
((31 dicembre 2000))
, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attività connesse con i flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attività indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero massimo di 150 unità, dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori tori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo l999 e il
(( 31 dicembre 2000 ))
, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge I 9 luglio 1993, n. 236.