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LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  1-3-2006
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Art. 12

Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella
lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie
1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale.
2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (7) (8)
((10))
3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
6. È autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonché alla documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata.
Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, alle finalità di cui al comma 6.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal presente comma 2, è differita al 31 ottobre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 81) che la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centoventi giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dallL. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.