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LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  1-3-2006
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Art. 11

Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.
2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (8)
((10))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è differita al 31 ottobre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 81) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dallL. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del presente articolo, è ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.