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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1999, n. 128

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2000)
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Testo in vigore dal:  9-6-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.
2. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di età;
b) bambini: i soggetti di età compresa tra 1 e 3 anni.
(( b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione ))
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