DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 113

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999
Testo in vigore dal: 12-5-1999
                               Art. 5.
  1. All'articolo  33 del testo unico  delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, approvato con decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2.  Con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  o del
Ministro da  lui delegato,  sentiti i  Ministri degli  affari esteri,
dell'interno e  di grazia  e giustizia, sono  definiti i  compiti del
Comitato di  cui al comma  1, concernenti  la tutela dei  diritti dei
minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui
diritti  del  fanciullo  del  20 novembre  1989,  ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite:
  a) le  regole e  le modalita'  per l'ingresso  ed il  soggiorno nel
territorio dello Stato  dei minori stranieri in eta'  superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza  temporanea promossi  da  enti,  associazioni o  famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
  b)   le  modalita'   di  accoglienza   dei  minori   stranieri  non
accompagnati presenti  nel territorio dello Stato,  nell'ambito delle
attivita'  dei servizi  sociali  degli  enti locali  e  i compiti  di
impulso  e  di  raccordo del  Comitato  di  cui  al  comma 1  con  le
amministrazioni interessate  ai fini dell'accoglienza,  del rimpatrio
assistito e del  ricongiungimento del minore con la  sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.".
  2. All'articolo  33 del testo unico  delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, approvato con decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Il provvedimento  di  rimpatrio del  minore straniero  non
accompagnato per  le finalita'  di cui  al comma  2, e'  adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello  stesso  minore  un procedimento  giurisdizionale,  l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.".
           Note all'art. 5:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   33 del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286   (per   l'argomento
          si   veda  nelle  note  alle premesse), come modificato dal
          presente decreto legislativo:
            "Art.  33 (Comitato  per  i  minori stranieri).   -    1.
          Al  fine   di vigilare    sulle  modalita'    di  soggiorno
          dei    minori      stranieri  temporaneamente  ammessi  sul
          territorio  dello Stato e di coordinare le attivita'  delle
          amministrazioni    interessate    e'    istituito,    senza
          ulteriori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un
          Comitato presso la Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri
          composto  da  rappresentanti dei   Ministeri  degli  affari
          esteri, dell'interno   e   di   grazia   e  giustizia,  del
          Dipartimento  per  gli affari  sociali della Presidenza del
          Consiglio    dei      Ministri,      nonche'      da    due
          rappresentanti  dell'Associazione   nazionale   dei  comuni
          italiani   (ANCI),   da   un  rappresentante    dell'Unione
          province  d'Italia   (UPI)  e   da  due rappresentanti   di
          organizzazioni     maggiormente    rappresentative operanti
          nel settore dei problemi della famiglia.
            2.   Con decreto   del Presidente   del  Consiglio    dei
          Ministri    o  del  Ministro da   lui delegato,   sentiti i
          Ministri degli  affari esteri, dell'interno e  di grazia  e
          giustizia, sono  definiti i  compiti del Comitato di    cui
          al comma  1, concernenti  la tutela dei  diritti dei minori
          stranieri  in conformita'  alleprevisioni della Convenzione
          sui diritti   del   fanciullo   del   20  novembre    1989,
          ratificata    e    resa  esecutiva  ai sensi della legge 27
          maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
            a) le  regole e   le modalita'   per l'ingresso    ed  il
          soggiorno  nel territorio dello Stato  dei minori stranieri
          in eta'   superiore a  sei  anni,  che  entrano  in  Italia
          nell'ambito   di  programmi  solidaristici  di  accoglienza
          temporanea promossi  da  enti,   associazioni o    famiglie
          italiane,  nonche'  per  l'affidamento  temporaneo e per il
          rimpatrio dei medesimi;
            b)    le   modalita'    di   accoglienza    dei    minori
          stranieri   non accompagnati presenti  nel territorio dello
          Stato,  nell'ambito delle attivita'  dei servizi    sociali
          degli    enti  locali   e   i compiti   di impulso   e   di
          raccordo del  Comitato  di   cui   al   comma 1   con    le
          amministrazioni  interessate ai  fini dell'accoglienza  del
          rimpatrio  assistito e del  ricongiungimento del minore con
          la  sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
            2-bis.  Il   provvedimento di   rimpatrio   del    minore
          straniero    non accompagnato per  le finalita'  di cui  al
          comma  2, e'  adottato dal comitato di cui al comma 1.  Nel
          caso risulti instaurato nei confronti dello  stesso  minore
          un  procedimento  giurisdizionale,  l'autorita' giudiziaria
          rilascia il nulla osta, salvo che  sussistano  inderogabili
          esigenze processuali.
            3.  Il    Comitato si   avvale, per  l'espletamento delle
          attivita' di competenza, del   personale e dei    mezzi  in
          dotazione    al  Dipartimento  degli affari sociali   della
          Presidenza del Consiglio  dei Ministri ed ha sede presso il
          Dipartimento medesimo".
            - La  legge 27 maggio 1991,  n. 176, reca: "Ratifica   ed
          esecuzione  della  convenzione dei   diritti del fanciullo,
          fatta a New  York il 26 novembre 1989".