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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2011
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Art. 3

Procedura di affidamento
1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
a) capacità finanziaria;
b) capacità tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attività affidabili a terzi;
c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))
.
6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le società per azioni o a responsabilità limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.
8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.