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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1998, n. 78

Interventi urgenti in materia occupazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1998, n. 176 (in G.U. 06/06/1998, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal:  23-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-septies

Disposizioni in materia di mobilità
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di tremila unità, a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 2002. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 17, lettera b)) che " In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: è incrementato da 3.000 a 7.000 unità il limite per i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 1-septies del decreto- legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione, nell'ambito delle 7000 unità, trova applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un numero massimo di 200 unità. Limitatamente alle predette 200 unità le aziende interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999."