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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1998, n. 78

Interventi urgenti in materia occupazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1998, n. 176 (in G.U. 06/06/1998, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal:  23-5-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure a sostegno del reddito intese a fronteggiare, nell'immediato, emergenze occupazionali in vista di una piena operatività delle iniziative volte al reimpiego dei soggetti interessati e ciò con particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al fine di assicurare interventi più funzionali alla collocazione dei lavori utilizzati nei predetti lavori;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori stanziamenti, al fine di consentire la prosecuzione di lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Interventi urgenti in materia occupazionale
1. Sono prorogati:
a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;
b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.
1-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.
1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di sei mesi, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.
1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1-quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è inserito il seguente:
"4-bis. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi."
2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: "requisiti" è sostituita dalla seguente: "trattamenti";
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata".
2-bis. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "
((31 marzo 2000))
"; dopo le parole: "disciplina previdenziale", sono inserite le seguenti: "e del trattamento di fine rapporto"; le parole: "comma 23" sono sostituite dalle seguenti: "commi 22 e 23"; e dopo le parole: "medesima legge", sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione".
2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in quaranta rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.
3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.
3-bis. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998.
All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;
c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.