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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1998, n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31/03/1998, n.75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2008
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Art. 15

Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e dopo la parola: "trascorso" è aggiunta la seguente: "almeno".
5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.
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5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Diparti-mento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010.
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6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comunicontabilità speciali sono utilizzate dai presidentifunzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.
6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n. 2717, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva.
La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.
8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.