DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 187-quater 
                (Sanzioni amministrative accessorie). 
 
  ((1.  L'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   pecuniarie
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa: 
    a) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai
sensi del presente decreto,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  o
presso fondi pensione; 
    b) l'interdizione temporanea dallo  svolgimento  di  funzioni  di
amministrazione, direzione e  controllo  di  societa'  quotate  e  di
societa' appartenenti al medesimo gruppo di societa' quotate; 
    c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26,  commi
1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
39, del revisore legale, della societa' di  revisione  legale  o  del
responsabile dell'incarico; 
    d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4,  per
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; 
    e) la perdita temporanea dei  requisiti  di  onorabilita'  per  i
partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).)) 
  ((1-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  la  Consob,  con  il
provvedimento   di   applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie  previste  dall'articolo  187-ter.1,  puo'  applicare   le
sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e
b).)) 
  ((2. Le sanzioni amministrative accessorie di  cui  ai  commi  1  e
1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre
anni.)) 
  ((2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia' commesso, due o piu'
volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati  previsti  nel  Capo  II
ovvero una violazione, con dolo o  colpa  grave,  delle  disposizioni
previste dagli articoli 187-bis e 187-ter,  si  applica  la  sanzione
amministrativa   accessoria   dell'interdizione   permanente    dallo
svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e  controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e  b),  nel
caso  in  cui  al  medesimo  soggetto  sia   stata   gia'   applicata
l'interdizione per un periodo  complessivo  non  inferiore  a  cinque
anni.)) 
  3.  Con   il   provvedimento   di   applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie  previste  dal  presente  capo  la  CONSOB,
tenuto conto della gravita' della violazione e del grado della colpa,
puo' intimare ai soggetti abilitati, ((ai gestori)) del mercato, agli
emittenti quotati e alle societa'  di  revisione  di  non  avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai  competenti
ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto  iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita'  professionale  ((,  nonche'
applicare nei confronti dell'autore della  violazione  l'interdizione
temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di
ordini  di  compravendita  in  contropartita  diretta  di   strumenti
finanziari, per un periodo non superiore a tre anni)). 
 
                                                                 (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che
"Le disposizioni previste dalla parte  V,  titolo  I-bis,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  28  febbraio  1998,  n.  58,  si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge  che  le  ha  depenalizzate,
quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".