DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 122 
                          Patti parasociali 
 
  1. I patti,  in  qualunque  forma  stipulati,  aventi  per  oggetto
l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni  quotate  e
nelle  societa'  che  le  controllano  entro  cinque   giorni   dalla
stipulazione sono: 
    a) comunicati alla Consob; 
    b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; 
    c) depositati presso il registro delle imprese del luogo  ove  la
societa' ha la sua sede legale; 
    d) comunicati alle societa' con azioni quotate, 
  2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i  contenuti
della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione. 
  3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal  comma  1  i
patti sono nulli. 
  4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non
sono stati adempiuti gli obblighi  previsti  dal  comma  1  non  puo'
essere esercitato. In caso di inosservanza, si  applica  l'((articolo
14, comma 6)). L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB
entro il termine indicato nell'((articolo 14. comma 7)). 
  5. Il presente articolo si applica anche  ai  patti,  in  qualunque
forma stipulati: 
    a) che istituiscono  obblighi  di  preventiva  consultazione  per
l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni  quotate  e
nelle societa' che le controllano; 
    b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di
strumenti finanziari che  attribuiscono  diritti  di  acquisto  o  di
sottoscrizione delle stesse; 
    c) che  prevedono  l'acquisto  delle  azioni  o  degli  strumenti
finanziari previsti dalla lettera b); 
    d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio  anche  congiunto
di un'influenza dominante su tali societa'. 
    d-bis) volti a favorire o a contrastare  il  conseguimento  degli
obiettivi di un'offerta  pubblica  di  acquisto  o  di  scambio,  ivi
inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta. 
  5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non  si  applicano  gli
articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile. 
  5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano ai patti,  in  qualunque  forma  stipulati,
aventi ad  oggetto  partecipazioni  complessivamente  inferiori  alla
soglia indicata all'articolo 120, comma 2.