DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1998, n. 504

Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 22-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                          Soggetti passivi 
 
  1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  unica  sono  coloro  i   quali
gestiscono,  anche  in  concessione,  i  concorsi  pronostici  e   le
scommesse. (6) ((9)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
66, lettera b)) che "l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo  d'imposta
e` chiunque, ancorche´ in assenza o  in  caso  di  inefficacia  della
concessione  rilasciata   dal   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce  con
qualunque mezzo, anche telematico, per  conto  proprio  o  di  terzi,
anche  ubicati  all'estero,  concorsi  pronostici  o   scommesse   di
qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il
soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata  e`  obbligato
solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  23  gennaio  -  14  febbraio
2018, n. 27  (in  G.U.  1ª  s.s.  21/2/2018,  n.  8),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte  in
cui prevede che "- nelle annualita' d'imposta precedenti  al  2011  -
siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e  sulle
scommesse le ricevitorie operanti per  conto  di  soggetti  privi  di
concessione".