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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-3-2008
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Art. 78

Misure organizzative a favore
dei processi di emersione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.
3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
((46))
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008."