LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
Norme di interpretazione autentica, di  utilizzazione  del  personale
              scolastico e trattamento di fine rapporto 
 
  1. Il quinto comma dell'articolo  36  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso  che
la parita' di posizione prima del giudizio di conferma fra professori
di prima fascia  e  professori  di  seconda  fascia,  ai  fini  della
determinazione  dello  stipendio  di  questi  ultimi   nella   misura
percentuale  ivi  indicata,  si  riferisce,   rispettivamente,   alla
qualifica di professore  straordinario  ed  a  quella  di  professore
associato non confermato. 
  2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si  interpreta  nel  senso  che  a
coloro che hanno superato  il  giudizio  di  idoneita'  a  professore
associato e  che  sono  esonerati  ai  sensi  dell'articolo  111  del
predetto  decreto  dal  giudizio  di  conferma   e'   attribuito   il
trattamento economico spettante ai professori associati all'atto  del
conseguimento della conferma in ruolo. 
  3.  L'articolo  1  del  decreto-legge  10  maggio  1986,  n.   154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si
interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento,  a  decorrere
dal 1 maggio 1986, del trattamento economico  dei  diri  genti  dello
Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate  non  produce
effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti
ed i ricercatori universitari che optino per il regime di  impegno  a
tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite
dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. 
  4. Le somme corrisposte al personale  del  comparto  ministeri  per
effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali  ai
sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio  1980,  n.
312,  e  le  somme  liquidate  sui   trattamenti   pensionistici   in
conseguenza   dell'applicazione   della    sentenza    della    Corte
costituzionale n. 1 del 1991 non  danno  luogo  ad  interessi  ne'  a
rivalutazione monetaria. (23a) 
  5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, le somme corrisposte in  difformita'  da
quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto  sui
trattamenti economici e pensionistici in essere e  recuperate  con  i
futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi. (23a) 
  6. Al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n.  80,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Le universita'  possono  erogare,  a  valere  sul  proprio
bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
universitari  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  nell'ambito   di
progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali". 
  7. Ai compensi per  le  prestazioni  di  cui  all'articolo  66  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi'
come disciplinate autonomamente  dai  regolamenti  degli  atenei,  si
applica la disciplina vigente  per  l'attivita'  libero-professionale
intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
e integrazioni. 
  8.  L'amministrazione  scolastica  centrale   e   periferica   puo'
avvalersi, per i compiti  connessi  con  l'attuazione  dell'autonomia
scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti  di
adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di
un contingente non superiore a centocinquanta unita', determinato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica.
PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2014,  N.  190.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. Le assegnazioni  di  cui
al presente  comma,  ivi  comprese  quelle  presso  l'amministrazione
scolastica centrale  e  periferica,  comportano  il  collocamento  in
posizione di fuori ruolo. Il personale  collocato  fuori  ruolo  deve
aver superato il periodo di  prova.  Il  periodo  trascorso  in  tale
posizione e' valido a tutti gli effetti  come  servizio  di  istituto
nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e  i  dirigenti
scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento
del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella
predetta posizione non e' durato oltre un  quinquennio.  In  caso  di
durata superiore essi  sono  assegnati  con  priorita'  ad  una  sede
disponibile da loro scelta. E'  abrogato  l'articolo  456  del  testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  con
eccezione dei commi 12, 13 e 14. (59) (63a) (64) (67) (69) (71)((73)) 
  9. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2000-2001  le  associazioni
professionali  del  personale  direttivo  e  docente   e   gli   enti
cooperativi da esse promossi, nonche' gli  enti  ed  istituzioni  che
svolgono, per loro finalita' istituzionale, impegni nel  campo  della
formazione possono chiedere contributi in sostituzione del  personale
assegnato. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  sono
individuati modalita' e tempi  per  sostituire  le  assegnazioni  con
contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate  per
effetto della riduzione delle  assegnazioni  stesse.  Sull'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma  il  Ministro
della pubblica  istruzione  presenta  annualmente  una  relazione  al
Parlamento. 
  10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale
di cui al comma 8 presso universita' degli studi e altri istituti  di
istruzione  superiore,  associazioni  professionali   del   personale
direttivo e docente ed enti cooperativi  da  esse  promossi,  nonche'
presso enti, istituzioni o amministrazioni  che  svolgono,  per  loro
finalita' istituzionale, impegni nel  campo  della  formazione  e  in
campo  culturale  e  artistico,  su  loro  richiesta  e   con   oneri
interamente a loro  carico.  I  comandi  che  hanno  complessivamente
durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita  della  sede
di titolarita'.  In  tal  caso  il  personale,  alla  cessazione  del
comando, e' assegnato con priorita' ad un  sede  disponibile  di  sua
scelta. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai
sensi del comma 8 e in posizione di comando  ai  sensi  del  presente
comma  si  sommano  se  fra  gli  stessi  non  vi  sia  soluzione  di
continuita'. 
  11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con  eccezione  degli  ultimi  due
periodi, dell'articolo 453 del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso  articolo
453 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Per  la  partecipazione  alle  commissioni  giudicatrici  di
concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per
gli incarichi di cui al comma 4 il personale  puo'  essere  esonerato
dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico". 
    12. Il Ministro della pubblica istruzione  provvede  con  proprio
decreto a ridefinire i criteri e le modalita' di  costituzione  delle
classi che accolgono alunni in situazioni di handicap, ferme restando
le dotazioni organiche complessive del personale stabilite  ai  sensi
dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei relativi
provvedimenti di attuazione. 
    13. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi  in  ragione  d'anno,  sono
utilizzate nel limite del 60  per  cento,  quantificato  in  lire  15
miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite  di  spesa
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  per  i  compensi  dovuti   ai
presidenti ed ai componenti delle commissioni degli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di  istruzione  secondaria  superiore.
Nel limite di spesa complessiva e' altresi'  attribuito  un  compenso
per i componenti dei consigli di classe presso cui  si  svolgono  gli
esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della  legge  10
dicembre 1997, n. 425. 
    14. I docenti e i dirigenti  scolastici  che  hanno  superato  il
periodo di prova possono usufruire di un periodo di  aspettativa  non
retribuita della durata massima di  un  anno  scolastico  ogni  dieci
anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono  provvedere
a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali. 
    15. All'articolo  205  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, e'  inserito  il
seguente: 
    "2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito  della
programmazione  regionale  dell'offerta   formativa   integrata   fra
istruzione e formazione professionale di  cui  all'articolo  138  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   i   corsi   di
specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2  possono  essere
istituiti in tutti gli istituti di  istruzione  secondaria  superiore
nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio". 
  16. All'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al  comma
1, primo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",  ferma
restando la dotazione di personale di sostegno necessaria  a  coprire
la richiesta nazionale di integrazione scolastica". 
  17. Al comma 1 dell'articolo 294  del  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte,  in  fine,
le parole: ", anche a riposo". 
  18. La somma  da  destinare  effettivamente  ai  fondi  gestori  di
previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200  miliardi
annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai  predetti  fondi
quote degli accantonamenti annuali del trattamento di  fine  rapporto
dei lavoratori interessati. 
  19. Con il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995,  n.
335, si provvede, ai sensi dell'articolo  8,  comma  4,  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare  l'accantonamento,
la rivalutazione e  la  gestione  dell'1,5  per  cento  dell'aliquota
contributiva relativa all'indennita' di fine servizio prevista  dalle
gestioni previdenziali di appartenenza da destinare  alla  previdenza
complementare  del  personale  che   opta   per   la   trasformazione
dell'indennita' di fine servizio in  trattamento  di  fine  rapporto,
nonche' i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di  cui  al
comma 18. Con il medesimo decreto si provvedera'  a  definire,  ferma
restando l'invarianza  della  retribuzione  complessiva  netta  e  di
quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti  della  struttura
retributiva   e   contributiva   conseguenti   all'applicazione   del
trattamento di fine  rapporto,  le  modalita'  per  l'erogazione  del
trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo
determinato  nonche'  quelle  necessarie  per  rendere  operativo  il
passaggio  al  nuovo  sistema  del  personale  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del  trattamento
di  fine  rapporto  e  dell'istituzione  di   forme   di   previdenza
complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e
di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
195,  potranno  definire,  per  il  personale  ivi  contemplato,   la
disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2,
commi da 5 a 8, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni,  nonche'   l'istituzione   di   forme   pensionistiche
complementari, di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  21
aprile 1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni.  Per  la  prima
applicazione  di  quanto  previsto  nel  periodo  precedente  saranno
attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga  a
quanto  stabilito  dall'articolo  7,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995. 
  21. L'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  ottobre  1996,
n. 556, disposta dall'articolo 55, comma 2, della legge  27  dicembre
1997, n. 449, ha effetto dalla data di  trasformazione  in  forme  di
previdenza complementare dei  trattamenti  erogati  da  associazioni,
enti ed organismi aventi  natura  o  con  finalita'  previdenziale  o
assistenziale. 
  22. I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del testo  unico  approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e  successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 
    "5. Le attivita' di  cui  ai  commi  1  e  3,  ivi  compresi  gli
interventi  didattici  ed  educativi  integrativi,  sono  svolte  dai
docenti degli istituti e rientrano tra le attivita' aggiuntive di cui
all'articolo 43 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto del personale della scuola sottoscritto il  4  agosto  1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  207
del 5 settembre 1995. 
    6. I finanziamenti per le attivita' previste dal comma 5, di  cui
al  decreto-legge  28  giugno   1995,   n.   253,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  352,  confluiscono  nel
fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta  formativa   e   per   le
prestazioni aggiuntive". 
  23. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che  il  trattamento
tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate
ai sensi della lettera b), senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  dello
Stato. 
 
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AGGIORNAMENTO (23a) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 136  (in
G.U.  1a  s.s.  23/5/2001,  n.  20)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei commi 4 e 5 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 58)
che "Sono fatti salvi i provvedimenti di  collocamento  fuori  ruolo,
gia' adottati ai sensi dell'articolo 26,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di  entrata
in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 59) che "Salve le  ipotesi
di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26,  comma  8,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato  dal  comma
57 del presente articolo, e  delle  prerogative  sindacali  ai  sensi
della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola
puo'  essere   posto   in   posizione   di   comando   presso   altre
amministrazioni    pubbliche    solo    con    oneri     a     carico
dell'amministrazione richiedente". 
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AGGIORNAMENTO (63a) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
330) che la presente modifica decorre dall'anno scolastico 2016/2017. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  135)
che "Il contingente di 300 posti di docenti  e  dirigenti  scolastici
assegnati presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ai sensi dell'articolo  26,  comma  8,  primo  periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,  e'
confermato per l'anno  scolastico  2015/2016,  in  deroga  al  limite
numerico di cui al medesimo primo periodo". 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 come modificata dalla L. 11 dicembre
2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 330) che "Il secondo  e
il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge  23  dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a  decorrere
dall'anno scolastico 2019/2020". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modifcata dalla L. 27 dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 330) che "Il secondo e
il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge  23  dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a  decorrere
dall'anno scolastico 2020/2021". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modifcata dalla L. 27 dicembre
2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 330) che "Il secondo e
il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge  23  dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a  decorrere
dall'anno scolastico 2021/2022". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  30
dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 330) che  "Il
secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge  23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono  soppressi  a
decorrere dall'anno scolastico 2022/2023".