LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il  personale
                        non contrattualizzato 
 
  1. A decorrere  dal  1  gennaio  1998  gli  stipendi,  l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e
dei ricercatori universitari, del personale dirigente  della  Polizia
di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi  di  polizia
civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate,  del
personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto  annualmente  in
ragione  degli  incrementi  medi,  calcolati  dall'ISTAT,  conseguiti
nell'anno  precedente  dalle   categorie   di   pubblici   dipendenti
contrattualizzati sulle voci retributive, ivi  compresa  l'indennita'
integrativa  speciale,   utilizzate   dal   medesimo   Istituto   per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 
  ((1-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  meccanismo   di
adeguamento retributivo di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
maggiori e tenenti colonnelli  e  gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate e del personale con  qualifica  corrispondente  dei  Corpi  di
polizia civili e militari.)) 
  2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1  e'
determinata entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei  Ministri  per
la  funzione  pubblica  e  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT
comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i  dati
necessari  non  siano   disponibili   entro   i   termini   previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno
precedente, salvo successivo conguaglio. 
  3. Con il decreto  relativo  all'adeguamento  per  l'anno  1999  si
provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli  incrementi  corrisposti
per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2. 
  4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche  al  personale
di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello  Stato  ai  fini
del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme  restando,  per  quanto
non derogato dal predetto comma 1, le  disposizioni  dell'articolo  2
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto  degli  incrementi
medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie  del  pubblico
impiego. 
  5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente  articolo  si
applicano anche ai fini dell'adeguamento  retributivo  dei  dirigenti
dello Stato incaricati della  direzione  di  uffici  dirigenziali  di
livello generale o comunque di funzioni di analogo livello. 
  6. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  contratti  di  cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni   e   integrazioni,   sono   prorogate   le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  2  ottobre  1997,  n.
334. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi  annue  a
decorrere dall'anno 1999.