LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
               (Disposizioni varie in materia fiscale) 
 
  1. Per la ristrutturazione delle reti distributive  il  reddito  di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione  di  carburante  e'
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo  pari  alle
seguenti  percentuali  dell'ammontare  lordo  dei   ricavi   di   cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917: 
    a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; 
    b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4
miliardi; 
    c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi. (42) (45) (47)
(48) ((51)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  per  il  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta
successivi. 
  3. All'articolo 3, comma 134, lettera d), della legge  23  dicembre
1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato. 
  4. Il comma 9 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,
e'  sostituito  dal  seguente:  "9.  Con   i   regolamenti   previsti
dall'articolo 3, comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli  studi
di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo  ed  al
comma 125 dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996". 
  5. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di  licenza  per  gli
esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo  63,
comma  2,  lettera  e),  del  testo  unico  approvato   con   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' soppresso. 
  6. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) sigari e sigaretti... 23 per cento"; 
    b) la lettera c) e' abrogata. 
  7. Alle minori entrate derivanti  dai  commi  5  e  6  si  provvede
mediante l'utilizzo delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'aumento
della componente specifica dell'imposta di consumo  sulle  sigarette,
in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 
393) che "Le disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo  21  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si 
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007." 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 
168) che "Le disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo  21  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si 
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008." 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni 
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 8)
che "Le disposizioni del comma 1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni 
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448,  in  materia  di  deduzione  forfetaria  in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti,  sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di  spesa  di  24
milioni  di  euro  per  l'anno  2012  cui  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 3". 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio  2011,  n.  10,  come  modificato  dalla  L.  12
novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 2, comma  5)  che  "Le
disposizioni di cui al  comma  1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate per il periodo di imposta 2011".