LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 6-01-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
Testo in vigore dal: 6-1-1999
                               Art. 4. 
                      Ristrutturazione fondiaria 
  1. La Cassa per la formazione della proprieta'  contadina,  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  5  marzo  1948,  n.  121,  e
successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa", destina,  in
ciascun esercizio finanziario, fino al 60  per  cento  delle  proprie
disponibilita' con priorita' al  finanziamento  delle  operazioni  di
acquisto o ampliamento di aziende da parte di: 
  a) giovani agricoltori, che non hanno ancora  compiuto  i  quaranta
anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  a  titolo
principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative  gestioni
previdenziali; 
  b) giovani che non  hanno  ancora  compiuto  i  quaranta  anni  che
intendono  esercitare  attivita'  agricola  a  titolo  principale   a
condizione che acquisiscano entro ventiquattro  mesi  dall'operazione
di acquisto o ampliamento la qualifica  di  imprenditore  agricolo  a
titolo principale o di coltivatore  diretto  e  la  iscrizione  nelle
relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi; 
  c) giovani agricoltori, che non hanno ancora  compiuto  i  quaranta
anni, che siano  subentrati  per  successione  nella  titolarita'  di
aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto  delle
relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio  1982,
n. 203. 
  2.  Costituiscono  motivo  di  preferenza   nell'attuazione   degli
interventi di cui al comma 1: 
  a)  il  raggiungimento  o  l'ampliamento  di  una   unita'   minima
produttiva  definita,  previo  assenso  della  regione   interessata,
secondo  la  localizzazione,  l'indirizzo  colturale,  il   fatturato
aziendale  e  l'impiego  di  mano  d'opera  al  fine   di   garantire
l'efficienza aziendale; 
  b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale  secondo
quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di  un
tecnico agricolo a cio' abilitato dalla legge; 
  c)   la   presentazione   di    un    progetto    di    produzione,
commercializzazione e trasformazione. 
  3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di  ricomposizione
fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando  la  cessione  e
l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli  6  e  7
del  citato  regolamento  (CEE)  n.  2079/92,  a  favore  di  giovani
agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo a  titolo  principale  o  di
coltivatore diretto e di giovani che  non  hanno  ancora  compiuto  i
quaranta anni che intendano esercitare attivita'  agricola  a  titolo
principale,  a  condizione   che   acquisiscano   la   qualifica   di
imprenditore agricolo a titolo principale o  di  coltivatore  diretto
entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento. 
  4. Le regioni e le province autonome possono stipulare  convenzioni
con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti  per  l'insediamento
di imprese condotte da  giovani  che  non  hanno  ancora  compiuto  i
quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  a
titolo principale o di coltivatore diretto.  La  Cassa  delibera,  di
intesa con le  regioni  e  le  province  autonome,  i  criteri  e  le
modalita' per lo svolgimento di attivita'  di  tutoraggio  e  per  la
prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari. 
  5. La Cassa partecipa  al  programma  per  il  prepensionamento  in
agricoltura  di  cui  al  citato  regolamento  (CEE)  n.  2079/92,  e
favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni,  resi
disponibili da soggetti aderenti al regime  di  prepensionamento,  da
parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta
anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola  al
familiare aderente al regime medesimo. 
  6. Il vincolo di  indivisibilita'  del  fondo  rustico  su  cui  si
esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della  legge  14
agosto 1971, n. 817, puo' essere revocato, trascorsi almeno  quindici
anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato  provinciale
dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente,  su  domanda
di un partecipante all'impresa stessa che non ha  ancora  compiuto  i
quaranta anni, qualora le  porzioni  divise  abbiano  caratteristiche
tali da realizzare imprese efficienti sotto  il  profilo  tecnico  ed
economico, comunque nel rispetto della minima unita' colturale di cui
all'articolo 846 del codice civile. 
           Note all'art. 4:
            -   Si   trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 5 marzo 1948, n.  121 (Provvedimenti  a  favore
          di varie  regioni dell'Italia meridionale e delle isole):
            "Art.  9.  -    E' istituita una Cassa per la  formazione
          della  piccola  proprieta'  contadina   nelle   regioni   e
          territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.
            La  Cassa provvede  all'acquisto dei  terreni, alla  loro
          eventuale   lottizzazione     ed     alla    rivendita    a
          coltivatori  diretti  soli  od associati in cooperativa.
            Alla Cassa partecipano lo Stato, i  consorzi di  bonifica
          e  gli  enti di  colonizzazione.  Possono farne  parte  gli
          istituti di  credito, assicurazione e previdenza che  siano
          autorizzati dal Ministro per il tesoro.
            Con   decreto   del   Ministro   per l'agricoltura  e  le
          foreste,  di concerto con  quello per   il tesoro,  saranno
          approvate   le      norme   per   l'organizzazione   ed  il
          funzionamento della Cassa".
            - Si trascrive il testo  dell'art.    49  della  legge  3
          maggio 1982, n.  203 (Norme sui contratti agrari):
            "Art.   49   (Diritti   degli  eredi).  -  Nel  caso   di
          morte   del proprietario di   fondi  rustici    condotti  o
          coltivati    direttamente  da lui   o dai  suoi  familiari,
          quelli  tra gli   eredi   che, al    momento  dell'apertura
          della     successione,   risultino   avere    esercitato  e
          continuino  ad   esercitare   su   tali   fondi   attivita'
          agricola,      in  qualita'  di     imprenditori  a  titolo
          principale ai sensi   dell'art. 12 della legge    9  maggio
          1975,  n.   153, o di coltivatori  diretti, hanno diritto a
          continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi
          anche per  le porzioni ricomprese  nelle quote degli  altri
          coeredi  e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto
          di affitto  ehe  cosi'  si  instaura  tra  i  coeredi    e'
          disciplinato  dalle  norme della presente legge, con inizio
          dalla data di apertura della successione.
            L'alienazione    della  propria   quota dei   fondi o  di
          parte  di essa effettuata da parte  degli eredi di  cui  al
          comma    precedente  e'  causa  di  decadenza  dal  diritto
          previsto dal comma stesso.
            I contratti agrari non si  sciolgono  per  la  morte  del
          concedente.
            In    caso   di    morte   dell'affittuario,    mezzadro,
          colono,  compartecipante   o soccidario,   il  contratto si
          scioglie alla  fine dell'annata agraria in corso, salvo che
          tra gli eredi vi  sia  persona  che  abbia  esercitato    e
          continui  ad esercitare  attivita' agricola in qualita'  di
          coltivatore  diretto    o  di   imprenditore    a    titolo
          principale, come previsto dal primo comma".
            -  Per    quanto concerne il   regolamento (CE) n. 950/97
          vedasi nelle note alle premesse.
            - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7  del  citato
          regolamento  n. 2079/92,  il cui titolo  e' riportato  alla
          nota all'art.  3 della presente legge:
            "Articolo  6  (Condizioni  applicabili  ai  terreni  resi
          disponibili).  -  1.  Le  condizioni stabilite dal presente
          articolo in merito ai terreni resi disponibili si applicano
          almeno  per tutto il periodo durante il  quale  il  cedente
          fruisce di un aiuto al prepensionamento.
            2.   I   cedenti      possono   continuare   a  praticare
          l'agricoltura  sul  10%   al   massimo   della   superficie
          dell'azienda,   e   comunque  su  non  piu'  di  1  ettaro,
          sempreche' cessino   definitivamente  ogni    produzione  a
          fini  commerciali.   La   superficie  dell'azienda   che  i
          cedenti  possono conservare  puo'   essere  adattata  dalla
          Commissione   secondo  la procedura  prevista all'art.   29
          del  regolamento   (CEE) n.   4253/88.   Inoltre i  cedenti
          possono conservare,  alle condizioni che   lo Stato  membro
          definisce,  la disponibilita' della superficie  sulla quale
          si  trovano  gli  edifici  in  cui  essi   continueranno ad
          abitare con la loro famiglia.
            3.   La   dimensione   delle   aziende   agricole   quale
          risulta    dalla cessione  dei  terreni  resi   disponibili
          dal  cedente,  dev'essere aumentata al fine di  migliorarne
          l'efficienza  economica,  a  condizioni  da  definire    in
          termini,  segnatamente  di    capacita'  professionale  del
          rilevatario,   di superficie,  di reddito  o  di volume  di
          lavoro,   a seconda    delle  regioni    e  dei    tipi  di
          produzione. Gli  Stati membri definiscono  tali  condizioni
          e   il   termine   entro    il  quale  il beneficiario deve
          soddisfarle.
            4. I terreni   resi  disponibili  ceduti  a    rilevatari
          agricoli  devono  essere coltivati per almeno cinque  anni,
          nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.
            5.  I terreni  resi disponibili  ceduti a  rilevatari non
          agricoli devono  essere    utilizzati   secondo     criteri
          compatibili      con    il  mantenimento o il miglioramento
          della qualita' dell'ambiente e dello spazio naturale.
            6.   I  terreni    resi  disponibili    possono    essere
          inclusi    in un'operazione di  ricomposizione fondiaria  o
          di semplice  permuta di appezzamenti.   In tal    caso,  le
          condizioni   specificate    nel  presente  articolo  devono
          applicarsi a  superfici di estensione  equivalente a quella
          dei terreni resi disponibili.
            Inoltre,    gli Stati   membri possono   prevedere che  i
          terreni  resi disponibili  siano presi  in consegna  da  un
          organismo  il quale  si impegni a  cederli  successivamente
          a  rilevatari che   rispondano alle condizioni del presente
          regolamento".
            "Art. 7  (Normative nazionali). -   1. Gli  Stati  membri
          adottano    le    misure   legislative,   regolamentari   e
          amministrative necessarie per la corretta   esecuzione  del
          programma.    Tali misure   devono essere,  in particolare,
          concepite in modo da:
            -  rendere   il   programma sufficientemente    attraente
          rispetto      ai   regimi   di   pensionamento   anticipato
          eventualmente  in  vigore  nella   zona   interessata   dal
          programma stesso;
            -  facilitare  la  cessione dei terreni resi disponibili,
          favorendo  in  particolare      forme   appropriate      di
          acquisizione   o     di  locazione    che  assicurino    la
          conservazione   o   la   valorizzazione   del    patrimonio
          fondiario;
            -  permettere    d'includere nei contratti d'acquisto   o
          d'affitto dei terreni  resi    disponibili  clausole    che
          impongano  l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo dei
          terreni, specificate all'art. 6;
            - organizzare  la cessione e l'ampliamento  delle aziende
          agricole,  nonche'  l'utilizzazione razionale  dello spazio
          rurale, fornendo  i mezzi   necessari   ai   loro   servizi
          esistenti    o    contribuendo    alla  creazione  di nuovi
          servizi;
            -   rendere  possibile    una   transizione     armoniosa
          dal     regime comunitario   di aiuti  al  prepensionamento
          al regime  pensionistico nazionale.
            2. Il presente  regolamento non pregiudica la    facolta'
          degli   Stati  membri     di  adottare    misure    d'aiuto
          supplementari  che prevedano   le condizioni   o  modalita'
          di    concessione diverse  da  quelle da  esso stabilite, o
          il cui importo sia  superiore ai limiti  in  esso  fissati,
          sempreche'  tali  misure  siano adottate conformemente agli
          articoli 92, 93 e 94 del trattato".
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  11  della  legge  14
          agosto 1971, n.  817  (Disposizioni per  il rifinanziamento
          delle   provvidenze    per  lo  sviluppo  della  proprieta'
          coltivatrice):
            "Art.  11. -  I  fondi acquistati  con   le  agevolazioni
          creditizie  concesse  dallo  Stato  per   la  formazione  o
          l'ampliamento  della proprieta' coltivatrice dopo l'entrata
          in vigore della presente legge  sono  soggetti  per  trenta
          anni a vincolo di indivisibilita'.
            Il suddetto vincolo deve  essere espressamente menzionato
          nei  nulla  osta  ispettoriali, nonche',   a cura dei notai
          roganti,  negli atti di acquisto e di  mutuo, e  trascritto
          nei    pubblici  registri  immobiliari dai conservatori dei
          registri stessi.
            Il  vincolo  di  cui  ai  precedenti  commi  puo'  essere
          peraltro  revocato,    a   domanda     degli   interessati,
          con     provvedimento  dell'ispettorato    dell'agricoltura
          competente    per    territorio,  e successivamente  al  30
          giugno   1972   dagli   organi competenti   delle  regioni,
          qualora,   in  caso  di  successione  ereditaria,  i  fondi
          medesimi siano divisibili  fra gli eredi,  in quanto aventi
          caratteristiche o suscettivita'  per    realizzare  imprese
          familiari   efficienti    sotto  il  profilo  tecnico    ed
          economico.  Nella  ipotesi    contraria,  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 720 del codice civile.
            Contro  il   provvedimento dell'ispettorato  che respinge
          la domanda dell'interessato,   fino     al    trasferimento
          delle     competenze  alle regioni,  e' ammesso  ricorso al
          Ministero dell'agricoltura  e delle foreste nel termine  di
          trenta giorni dalla comunicazione.
            E'    nullo qualsiasi  atto  compiuto in  violazione  del
          vincolo  di indivisibilita'".
             - Si trascrive l'art. 846 del codice civile:
            "Art.   846   (Minima   unita'    colturale).    -    Nei
          trasferimenti    di  proprieta',  nelle divisioni e   nelle
          assegnazioni  a  qualunque  titolo,  aventi    per  oggetto
          terreni destinati  a coltura  o suscettibili  di coltura, e
          nella  costituzione o   nei trasferimenti di  diritti reali
          sui    terreni  stessi    non  deve     farsi     luogo   a
          frazionamenti   che     non  rispettino  la  minima  unita'
          colturale.
            S'intende  per  minima   unita' colturale    l'estensione
          di    terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una
          famiglia  agricola  e,  se  non  si  tratta    di   terreno
          appoderato,  per    esercitare una conveniente coltivazione
          secondo le regole della buona tecnica agraria".