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LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
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Testo in vigore dal:  25-7-2007
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Art. 2

Interventi per la conservazione della natura
1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche coperative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambicnte, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'articolo 7, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. All'articolo 36, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), è aggiunta la seguente:
"e-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"
11. Il Ministro dell'ambientc entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
14.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90))
.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.
17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dal l'articolo l-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.
21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Programmi nazionali e politiche di sistema). - 1.
Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".
23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni".
24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.";
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente" è soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) dopo il comma 8, è inserito seguente:
"8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento.
L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni".
25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
"11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni".
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente leggi, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) sullo statuto dell'Ente parco".
28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche o, sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attiività venatoria previste dal presente articolo.";
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.
29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:
"ART. 11-bis -(Tutela dei valori naturali storici e ambientalt e iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14".
30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti "nonché storici, culturali, antropologici tradizionali";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco ".
31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate".
32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,".
33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente ".
34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
"3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco".
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.