LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • Principi generali
  • 2
  • 3
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
  • 16
  • 17
  • 18
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 27-3-1998
                               Art. 6
             Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
    1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per le altre attivita' consentite.  Quello rilasciato per  motivi  di
studio  e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di  lavoro  nell'ambito
delle  quote  stabilite  a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
    2. Fatta eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti  attivita'
sportive  e  ricreative  a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di  stato  civile  o  all'accesso  a  pubblici  servizi,  i
documenti  inerenti  al  soggiorno  di  cui  all'articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica  amministrazione  ai
fini  del  rilascio  di  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
    3. Lo straniero che, a richiesta  degli  ufficiali  e  agenti  di
pubblica  sicurezza,  non  esibisce,  senza  giustificato  motivo, il
passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o
la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
    4.   Per  le  verifiche  previste  dalla  presente  legge  o  dal
regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza,  quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti  la  disponibilita'  di  un reddito, da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
    5.  Le  iscrizioni  e  variazioni  anagrafiche  dello   straniero
regolarmente  soggiornante  sono  effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalita' previste dal  regolamento  di
attuazione.  In  ogni  caso  la  dimora  dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso  un  centro  di  accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
    6.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  5,  gli  stranieri  che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al  questore
competente  per  territorio,  entro  i quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
    7. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello  conforme  al  tipo  approvato  con  decreto   del   ministro
dell'Interno.  Esso  non  e'  valido  per  l'espatrio,  salvo che sia
diversamente   disposto   dalle   convenzioni   o    dagli    accordi
internazionali.
    8.  Contro  i  provvedimenti  di cui all'articolo 5 e al presente
articolo e' ammesso ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente.