stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
nascondi
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • Principi generali
  • 2
  • 3
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
  • 16
  • 17
  • 18
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 6

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del ministro dell'Interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.