stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
nascondi
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • Principi generali
  • 2
  • 3
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
  • 16
  • 17
  • 18
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 45

Delega legislativa per l'attuazione delle norme
comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europoe.