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LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 11-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
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Art. 4

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzaata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998. (10) (11)
((14))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 2-sexies) che "Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012."
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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 255) che "A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui".
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 571) che "A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui".